I dipendenti navigano su Internet durante l'orario di lavoro e l'azienda, per tutelarsi, installa sui computer dei programma per
controllarli? E' una violazione della riservatezza e dell'autonomia del lavoratore. E' quanto ha stabilito la Cassazione
(con la sentenza 4375) che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per una dipendente di una società farmaceutica
"beccata", grazie all'ausilio di un software che accedeva ai dati del Pc dell'impiegata, a navigare più volte sul Web.
Per la Suprema Corte che ha bocciato il ricorso dell'azienda, la dipendente era stata espulsa illegittimamente, dal momento
che "era emerso che la durata dei collegamenti, uno escluso, era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era
avvenuto, non di rado, in pausa pranzo". Il giudice del lavoro di Milano e la Corte D'Appello, proprio per questo motivo,
hanno ritenuto sproporzionata la sanzione disciplinare che ha portato al suo licenziamento.
I Supremi giudici nel ricordare lo statuto dei lavoratori, hanno sottolineato che "la vigilanza sul lavoro", anche
se necessaria, "va mantenuta in una dimensione umana e non esasperata dall'uso di tecnologie che violano ogni zona
di riservatezza e l'autonomia nello svolgimento del lavoro". I programmi informatici "che consentono il monitoraggio
degli accessi a internet" sono da considerarsi "apparecchiature di controllo a distanza" dei lavoratori e come
tali il loro utilizzo "è condizionato all'accordo con le rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda".
Solo in questo caso, e dopo aver informato i dipendenti, questi provvedimenti diventano legittimi.
In Italia, a differenza di ciò che accade per il diritto anglosassone, i precedenti non consentono la generalizzazione
dei casi, urge però una normativa che chiarisca in che modo e con quali mezzi un'azienda possa monitorare l'attività dei lavoratori.